CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
ART. 1 - VALIDITÀ' DECORRENZA E DURATA DELLE GARANZIE
Tutte le garanzie della presente polizza operano a secondo rischio
esclusivamente qualora lAssicurato/Contraente avesse già
stipulato o ricevuto una polizza dallOrganizzatore del viaggio.
Le garanzie decorrono dalla data di inizio del viaggio (ovvero dalla data
di inizio dei servizi turistici acquistati) e cessano al termine degli
stessi, comunque al sessantesimo giorno dalla data inizio viaggio ad eccezione
della garanzie di Assistenza domiciliare e tecnica alla casa che terminano
dopo 365 giorni dalla data di inizio viaggio.
ART. 2 - ESTENSIONE TERRITORIALE
L'assicurazione ha validità nel Paese o nel gruppo di Paesi
dove si effettua il viaggio e dove l'Assicurato ha subìto il sinistro
che ha originato il diritto alla prestazione. Nel caso di viaggi in aereo,
treno, pullman o nave, dalla stazione di partenza (aeroportuale, ferroviaria
o altra del viaggio organizzato) a quella di arrivo in Italia alla conclusione
del viaggio.
ART. 3 - ESCLUSIONI
Sono esclusi dall'assicurazione ogni conseguenza e/o evento derivante,
direttamente o indirettamente, da:
valide per tutte le garanzie:
EVENTI POPOLARI
- sommosse, movimenti popolari;
- coprifuoco, blocco delle frontiere, rappresaglie, sabotaggio;
- terrorismo, guerra, insurrezioni.
EVENTI CAUSATI DALL'ASSICURATO
- dolo, atti volontari e premeditati dell'Assicurato;
- abuso di alcolici e psicofarmaci;
- uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni;
- Malattie mentali ed i disturbi psichici in genere ivi compresi i comportamenti
nevrotici.
- suicidio o tentativo di suicidio.
EVENTI CATASTROFALI
- movimenti tellurici, eruzione vulcanica, inondazione o altri fenomeni
naturali;
- trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati,
e le accelerazioni di particelle atomiche (fissione o fusione nucleare,
isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.).
valide per le garanzie Assistenza e Spese Mediche
MALATTIE
- stati di malattia cronica fatti salvi gli aggravamenti imprevisti
al momento della partenza;
- spese che si rendessero necessarie durante viaggi intrapresi allo scopo
di sottoporsi a trattamento medico o chirurgico
ART. 4 - CRITERI DI LIQUIDAZIONE
Il pagamento di quanto contrattualmente dovuto, viene effettuato,
previa presentazione in originale delle relative notule, distinte e ricevute
debitamente quietanzate. A richiesta dell'Assicurato la Società
restituisce i precitati originali, previa apposizione della data di liquidazione
e dell'importo liquidato.
Qualora l'Assicurato abbia presentato a terzi l'originale delle notule,
distinte e ricevute per ottenere il rimborso, la Società effettuerà
il pagamento di quanto dovuto a termine del presente contratto previa
dimostrazione delle spese effettivamente sostenute, al netto di quanto
a carico dei predetti terzi. I rimborsi verranno sempre eseguiti in Italia,
in valuta corrente, al cambio medio delle settimane in cui la spesa è
stata sostenuta dall'Assicurato, calcolato sulla base delle quotazioni
dell'Ufficio Italiano dei Cambi.
CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE
RIMBORSO SPESE MEDICHE
ART. 1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
Nel limite dei massimali per Assicurato di Lit. 15.000.000 verranno
rimborsate le spese mediche sostenute durante il viaggio, conseguenti
a malattia o infortunio verificatisi in Italia o all'Estero durante il
periodo di validità della garanzia relativamente a: onorari medici,
cure dentarie solo a seguito di infortunio e con il limite di Lit. 400.000
(€ 206,58), ricoveri ospedalieri, interventi chirurgici, medicinali
prescritti da un medico.
In caso di ricovero ospedaliero a seguito di infortunio o malattia indennizzabile
a termini di polizza; la Centrale Operativa, su richiesta dell'Assicurato,
provvederà al pagamento diretto delle spese mediche.
Resta comunque a carico dell'Assicurato, che dovrà provvedere a
pagarle direttamente sul posto, l'eventuale eccedenza ai massimali previsti
in polizza e le relative franchigie.
Per gli importi superiori a Lit. 2.000.000 (€ 1.032,91) lAssicurato
deve richiedere preventiva autorizzazione da parte della Centrale Operativa.
Le spese mediche sostenute in Italia per i soli casi di infortuni verificatisi
all'estero saranno rimborsate nel limite di Lit. 1.000.000 (€ 516,45),
purché sostenute entro 60 giorni dalla data di rientro.
ART. 2 - FRANCHIGIA
Per ogni sinistro verrà applicata una franchigia assoluta
di Lit. 100.000 (€ 51,64) che rimane a carico dell'Assicurato.
ART. 3 - ESCLUSIONI
Oltre alle esclusioni previste dalle condizioni generali sono escluse
le spese per cure fisioterapiche, infermieristiche, termali, dimagranti
e per l'eliminazione di difetti fisici congeniti; le spese relative ad
occhiali, lenti a contatto, protesi ed apparecchi terapeutici e quelle
relative ad interventi o applicazioni di natura estetica. L assicurazione
non è operante per le spese sostenute per le interruzioni volontarie
di gravidanza nonché per le prestazioni e le terapie relative alla
fecondità e/o sterilità e/o impotenza.
ASSISTENZA ALLA PERSONA
ART. 1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
La Società si obbliga entro i limiti convenuti in polizza,
a mettere ad immediata disposizione dell'Assicurato, mediante l'utilizzazione
di personale ed attrezzature della Centrale Operativa, la prestazione
assicurata nel caso in cui l'Assicurato venga a trovarsi in difficoltà
a seguito del verificarsi di una malattia o di un evento fortuito. L'aiuto
potrà consistere in prestazioni in denaro od in natura.
ART. 2 - CONSULENZA MEDICA TELEFONICA
Qualora a seguito di malattia o infortunio, occorresse accertare
lo stato di salute dell'Assicurato, la Società metterà a
disposizione il Servizio Medico della Centrale Operativa per i contatti
o gli accertamenti necessari per affrontare la prima emergenza sanitaria.
ART. 3 - INVIO DI UN MEDICO IN ITALIA IN CASI DI URGENZA
Qualora l'Assicurato, in viaggio in Italia, necessiti di un medico
e non riesca a reperirlo, la Società tramite la Centrale Operativa
mette a disposizione dell'Assicurato, nelle ore notturne (dalle ore 20
alle ore 8) e 24 ore su 24 al sabato e nei giorni festivi, il proprio
servizio di guardia medica che garantisce la disponibilità di medici
generici pronti ad intervenire nel momento della richiesta. Chiamando
la Centrale Operativa e a seguito di una prima diagnosi telefonica con
il medico di guardia interno, la Società invierà il medico
richiesto gratuitamente. In caso di non reperibilità immediata
di un medico e qualora le circostanze lo rendessero necessario, la Società
organizza a proprio carico il trasferimento, tramite autoambulanza, del
paziente in un pronto soccorso.
ART. 4 - SEGNALAZIONE DI UN MEDICO ALL'ESTERO
Quando successivamente ad una consulenza medica (vedi prestazione
"Consulenza medica telefonica) emerge la necessita' che l'Assicurato
si sottoponga ad una visita medica, la Centrale Operativa segnalerà
un medico nella zona in cui l'Assicurato si trova compatibilmente con
le disponibilità locali.
ART. 5 - TRASPORTO SANITARIO ORGANIZZATO
Il Servizio Medico della Centrale Operativa, in seguito a infortunio
o malattia dell'Assicurato, che comportino infermità o lesioni
non curabili in loco o che impediscano la continuazione del viaggio e/o
soggiorno, dopo eventuale consulto con il medico locale, e, se necessario/possibile,
quello di famiglia, ne organizzerà il Trasporto o rientro sanitario.
In base alla gravità del caso, l'Assicurato verrà trasportato
nel centro ospedaliero più idoneo al suo stato di salute ovvero
ricondotto alla sua residenza.
A giudizio del Servizio Medico della Centrale Operativa, il trasporto
sanitario potrà essere organizzato con i seguenti mezzi:
- aereo sanitario - aereo di linea - vagone letto - cuccetta di 1°
classe - ambulanza - altri mezzi ritenuti idonei.
Qualora le condizioni lo rendessero necessario, il trasporto verrà
effettuato con l'accompagnamento di personale medico e/o paramedico della
Centrale Operativa.
Il rientro da paesi extraeuropei, esclusi quelli del bacino del Mediterraneo,
verrà effettuato esclusivamente con aereo di linea.
Le prestazioni non sono dovute qualora l'Assicurato o i familiari dello
stesso, addivengano a dimissioni volontarie contro il parere dei sanitari
della struttura presso la quale l'Assicurato e' ricoverato.
ART. 6 - RIENTRO DEI FAMILIARI O DEL COMPAGNO DI VIAGGIO
In caso di Trasporto sanitario dell'Assicurato, Trasporto della salma
o Rientro del convalescente, la Centrale Operativa organizzerà
e la Società prenderà in carico il rientro ( aereo classe
turistica o treno 1° classe) dei familiari purchè assicurati
o di un compagno di viaggio. La prestazione è operante qualora
lAssicurato sia impossibilitato ad utilizzare i titoli di viaggio
in suo possesso.
ART. 7 - TRASPORTO DELLA SALMA
In caso di decesso dell'Assicurato nel corso del suo viaggio e/o
soggiorno, la Centrale Operativa organizzerà il trasporto della
salma espletando le necessarie formalità e prendendo in carico
le spese necessarie ed indispensabili (trattamento post-mortem, documentazione
feretro da trasporto) fino al luogo di inumazione in Italia. Sono comunque
escluse dalla garanzia le spese di ricerca, funerarie di inumazione e
l'eventuale recupero della salma.
ART. 8 - VIAGGIO DI UN FAMILIARE IN CASO DI OSPEDALIZZAZIONE
In caso di ricovero ospedaliero dell'Assicurato superiore a 5 giorni,
la Centrale Operativa organizzerà e la Società prenderà
in carico il viaggio A/R (aereo classe turistica o treno 1° classe)
e le spese di pernottamento fino ad un ammontare di Lit. 120.000 (€
61,97) al giorno e per un massimo di 10 giorni per un familiare residente
in Italia. La prestazione verrà fornita unicamente qualora non
sia già presente in loco un altro familiare maggiorenne.
ART. 9 - ASSISTENZA AI MINORI
Qualora a seguito di ricovero ospedaliero, l'Assicurato non possa
curarsi dei figli minori in viaggio con lui, la Centrale Operativa mette
a disposizione di un familiare o di un'altra persona designata dall'Assicurato
od eventualmente dal coniuge, un biglietto A/R in treno 1° classe
od aereo classe turistica, per raggiungere i minori e ricondurli al domicilio
in Italia. La prestazione verrà fornita unicamente qualora non
sia già presente in loco un altro familiare maggiorenne.
ART. 10 - RIENTRO DEL VIAGGIATORE CONVALESCENTE
Qualora lo stato di salute dellAssicurato gli impedisca di
rientrare alla sua residenza con i mezzi inizialmente previsti la Centrale
Operativa organizzerà e la Società prenderà in carico
il costo del biglietto per il rientro (in aereo classe turistica o treno
1° classe).
La prestazione è operante qualora l'Assicurato sia impossibilitato
ad utilizzare i titoli di viaggio in Suo possesso.
ART. 11 - PROLUNGAMENTO DEL SOGGIORNO
La Centrale Operativa provvederà all'organizzazione logistica
per il pernottamento originato da un prolungamento del soggiorno dovuto
a malattia o infortunio dell'Assicurato stesso, a fronte di regolare certificato
medico la Società terra' a proprio carico le spese di pernottamento
fino a un massimo di 10 giorni e comunque entro il limite di Lit. 120.000
(€ 61,97) al giorno.
ART. 12 - INVIO URGENTE DI MEDICINALI ALL'ESTERO
La Centrale Operativa provvederà, nel limite del possibile
e nel rispetto delle norme che regolano il trasporto dei medicinali e
solo in conseguenza di evento fortuito o di malattia, all'inoltro a destinazione
di medicinali (registrati in Italia) indispensabili al proseguimento di
una terapia in corso, nel caso in cui, non potendo disporre l'Assicurato
di detti medicinali, gli sia impossibile procurarseli in loco od ottenerne
di equivalenti. In ogni caso il costo di detti medicinali resta a carico
dell'Assicurato.
ART. 13 - INTERPRETE A DISPOSIZIONE ALL'ESTERO
La Centrale Operativa in caso di necessità conseguente a ricovero
ospedaliero all'estero o di procedura giudiziaria nei suoi confronti per
fatti colposi avvenuti allestero, e limitatamente ai paesi ove esistano
propri corrispondenti, organizzerà il reperimento di un interprete
e la Società se ne assumerà il costo fino a Lit. 2.000.000
(€ 1.032,91).
ART. 14 - ANTICIPO SPESE DI PRIMA NECESSITA'
Qualora l'Assicurato debba sostenere spese impreviste conseguenti
ad eventi di particolare e comprovata gravità, la Centrale Operativa
provvederà al pagamento "in loco" di fatture o ad un
anticipo di denaro all'Assicurato stesso fino all'importo di Lit. 8.000.000
(€ 4.131,65) a fronte di adeguata garanzia ritenuta idonea dalla
Centrale Operativa. Resta inteso che detto anticipo dovrà essere
restituito, alla Società dopo il rientro in Italia e, comunque
non oltre 30 giorni di calendario.
ART. 15 - RIENTRO ANTICIPATO
La Centrale Operativa organizzerà e la Società prenderà
in carico il costo del biglietto per il rientro anticipato (aereo classe
turistica o treno 1° classe) dell'Assicurato, presso la sua residenza,
a seguito di avvenuto decesso o di imminente pericolo di vita nel paese
di residenza esclusivamente di uno dei seguenti familiari: coniuge, figlio/a,
fratello/sorella genitore, suocero/a, genero, nuora, nonni , zii e nipoti
fino al 3° grado di parentela, cognati. Nel caso in cui l'Assicurato
debba abbandonare il veicolo per rientrare anticipatamente la Società
metterà a disposizione dell'assicurato un biglietto aereo o ferroviario
per andare successivamente a recuperare il veicolo. Le prestazioni sono
operanti qualora l'Assicurato sia impossibilitato ad utilizzare i titoli
di viaggio in Suo possesso.
ART. 16 - SPESE TELEFONICHE/TELEGRAFICHE
La Società prenderà in carico le eventuali spese documentate
che si rendessero necessarie al fine di contattare la Centrale Operativa
fino a concorrenza di Lit. 200.000 (€ 103,29).
ART. 17 - TRASMISSIONE MESSAGGI URGENTI
Qualora l'Assicurato in stato di necessita' sia impossibilitato a
far pervenire messaggi urgenti a persone residenti in Italia, la Centrale
Operativa provvederà all'inoltro di tali messaggi.
ART. 18 - SPESE DI SOCCORSO RICERCA E DI RECUPERO
In caso di infortunio, le spese di ricerca e di soccorso sono garantite
fino ad un importo di Lit. 3.000.000 (€ 1.549,37) per persona a condizione
che le ricerche siano effettuate da un organismo ufficiale.
ART. 19 - ANTICIPO CAUZIONE PENALE ALL'ESTERO
La Società anticiperà all'Estero, fino ad un importo
di Lit. 30.000.000 (€ 15.493,70) la cauzione penale disposta dall'autorità
locale per porre in libertà provvisoria l'Assicurato. Poiché
questo importo rappresenta unicamente un'anticipazione, l'Assicurato dovrà
designare una persona che in Italia metta contestualmente a disposizione
l'importo stesso su apposito conto corrente bancario intestato alla Società.
Nel caso in cui la cauzione penale venga rimborsata dalle Autorità
locali, la stessa dovrà essere restituita immediatamente alla Società
che, a sua volta, provvederà a sciogliere il vincolo di cui sopra.
Questa garanzia non e' valida per fatti conseguenti al commercio e spaccio
di droghe o stupefacenti, nonché a partecipazione dell'Assicurato
a manifestazioni politiche.
ART. 20 - ESCLUSIONI
Oltre alle esclusioni previste dalle Condizioni Generali, la Società
non risponde delle spese sostenute dall'Assicurato senza le preventive
autorizzazioni da parte della Centrale Operativa.
Qualora l'Assicurato non fruisca di una o più prestazioni, la Società
non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative a titolo
di compensazione.
Sono altresì escluse le malattie infettive qualora l'intervento
di assistenza venga impedito da norme sanitarie internazionali.
ART. 21 - RESPONSABILITA'
La Società declina ogni responsabilità per ritardi
o impedimenti che possano sorgere durante l'esecuzione delle prestazioni
di Assistenza in caso di eventi già esclusi ai sensi delle Condizioni
Generali e particolari e a seguito di:
- disposizioni delle autorità locali che vietino l'intervento di
assistenza previsto;
- ogni circostanza fortuita od imprevedibile;
- cause di forza maggiore.
ART. 22 - RESTITUZIONE DI TITOLI DI VIAGGIO
L'Assicurato è tenuto a consegnare alla Società i biglietti
di viaggio non utilizzati a seguito delle prestazioni godute.
BAGAGLIO
ART. 1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
La Società garantisce:
- il bagaglio dell'Assicurato contro i rischi di incendio, furto, scippo,
rapina nonché smarrimento ed avarie da parte del vettore entro
il massimale a persona di Lit. 2.000.000.
- entro i predetti massimali, ma comunque con il limite di Lit. 600.000
(€ 309,87) a persona, il rimborso delle spese per rifacimento/duplicazione
del passaporto, della carta d'identità e della patente di guida
di autoveicoli e/o patente nautica in conseguenza degli eventi sopradescritti;
- entro i predetti massimali, ma comunque con il limite di Lit. 600.000
(€ 309,87) a persona, il rimborso delle spese documentate per l'acquisto
di indumenti di prima necessità, sostenute dall'Assicurato a seguito
di furto totale del bagaglio o di consegna da parte del vettore dopo più
di 12 ore dall'arrivo a destinazione dell'Assicurato stesso.
ART. 2 - LIMITAZIONI
Ferme le somme assicurate ed il massimo rimborsabile di Lit. 700.000
(€ 361,51) per singolo oggetto, il rimborso è limitato al
50% per gioielli, pietre preziose, orologi, pellicce ed ogni altro oggetto
prezioso;
apparecchiature fotocineottiche, apparecchi radio-televisivi ed apparecchiature
elettroniche.
I corredi fotocineottici (obbiettivi, filtri, lampeggiatori, batterie
e simili) sono considerati quali unico oggetto.
ART. 3 - ESCLUSIONI
Oltre alle esclusioni previste dalle condizioni generali sono esclusi
dalla garanzia i danni derivanti da:
a) dolo, colpa, incuria, negligenza dell'Assicurato, nonché dimenticanza;
b) insufficiente o inadeguato imballaggio, normale usura, difetti di fabbricazione
ed eventi atmosferici;
c) le rotture e danni al bagaglio a meno che non siano conseguenza di
furto, rapina, scippo o siano causati dal vettore.;
d) furto del bagaglio contenuto allinterno del veicolo che non risulta
chiuso regolarmente a chiave nonché il furto del bagaglio posto
a bordo di motoveicoli oppure posto su portapacchi esterni. Si esclude
inoltre il furto dalle ore 20 alle ore 7 se il bagaglio non è posto
a bordo di veicolo chiuso a chiave in parcheggio custodito;
e) denaro, carte di credito, assegni, titoli e collezioni, campionari,
documenti, biglietti aerei e ogni altro documento di viaggio;
f) i gioielli, pietre preziose, pellicce ed ogni altro oggetto prezioso
lasciati incustoditi.
g) i beni acquistati durante il viaggio senza regolari giustificativi
di spesa (fattura, scontrino, ecc.).
h) i beni che, diversi da capi di abbigliamento, siano stati consegnati
ad impresa di trasporto, incluso il vettore aereo;
ART. 4 - CRITERI DI RISARCIMENTO
Lindennizzo sarà liquidato fino alla concorrenza della
somma assicurata in base al valore a nuovo per i beni comprovatamente
(fattura o ricevuta fiscale) acquistati nuovi nei tre mesi precedenti
al danno, diversamente il rimborso terrà conto del degrado e stato
d'uso.
Per i beni acquistati nel corso del viaggio l'eventuale risarcimento verrà
corrisposto solo se l'Assicurato sarà in grado di presentare regolare
giustificativo di spesa.
ART. 5 - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
Pena la perdita del diritto all'indennizzo, l'Assicurato ha l'obbligo
di presentare denuncia alle competenti Autorità facendosene rilasciare
copia autentica. Per i danni avvenuti in occasione di trasporto aereo,
la denuncia va effettuata all'apposito ufficio aeroportuale (P.I.R. -
PROPERTY IRREGULARITY REPORT). Per i danni occorsi ad altro vettore è
necessaria una dichiarazione da parte del vettore stesso.
TUTELA GIUDIZIARIA
ART. 1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
La Società assume a proprio carico, nei limiti del massimale
per Assicurato di Lit. 5.000.000 (€ 2.582,28) ed alle condizioni
previste nella presente polizza, l'onere delle spese giudiziali e stragiudiziali
come di seguito indicate:
a. le spese per l'intervento di un legale;
b. le spese peritali;
c. le spese di giudizio nel processo penale;
d. le eventuali spese del legale di controparte, in caso di transazione
autorizzata dalla Società, o quelle di soccombenza in caso di condanna
dell'Assicurato.
c) le spese per controversi derivanti da fatti dolosi dellAssicurato
Le garanzie sono prestate in caso di evento non doloso, avvenuto all'estero
e verificatosi in relazione alla partecipazione dell'Assicurato al viaggio
e/o soggiorno, per rappresentare l'Assicurato stesso che sia convenuto
in un giudizio penale per infrazioni involontarie a leggi o regolamenti
locali.
ART. 2 - ESCLUSIONI
- Sono escluse dalla garanzia Tutela giudiziaria:
a) il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
b) gli oneri fiscali (bollatura documenti, spese di registrazione di sentenze
e atti in genere, ecc.);
c) le spese per controversie di diritto amministrativo, fiscale e tributario.
La garanzia non è operante in Italia.
ART. 3 - DENUNCIA DEL SINISTRO
Unitamente alla denuncia l'Assicurato è tenuto a fornire alla
Società tutti gli atti ed i documenti occorrenti, una precisa descrizione
del fatto che ha originato il sinistro, nonché tutti gli altri
elementi necessari. In ogni caso l'Assicurato deve trasmettere alla Società,
con la massima urgenza, gli atti giudiziari e, comunque, ogni altra comunicazione
relativa al sinistro.
ART. 4 - GESTIONE DEL SINISTRO
L'Assicurato, dopo aver fatto alla Società la denuncia del
sinistro, nomina per la tutela dei suoi interessi un legale da lui scelto
tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove egli ha il
domicilio o hanno sede gli Uffici Giudiziari competenti, segnalandone
immediatamente il nominativo alla Società. La Società, preso
atto della designazione del legale assume a proprio carico le spese relative.
L'Assicurato non può dare
corso ad azioni di natura giudiziaria, raggiungere accordi o transazioni
in corso di causa senza il preventivo benestare della Società pena
il rimborso delle spese da questa sostenute.
L'Assicurato deve trasmettere, con la massima urgenza, al legale da lui
prescelto tutti gli atti giudiziari e la documentazione necessaria - relativi
al sinistro - regolarizzandoli a proprie spese secondo le norme fiscali
in vigore. Copia di tale documentazione e di tutti gli atti giudiziari
predisposti dal legale devono essere trasmessi alla Società. Per
quanto riguarda le spese attinenti l'esecuzione forzata, la Società
tiene indenne l'Assicurato limitatamente ai primi due tentativi. In caso
di disaccordo tra l'Assicurato e la Società in merito alla gestione
dei sinistri, la decisione verrà demandata ad un arbitro designato
di comune accordo tra le Parti o in mancanza di accordo, dal Presidente
del Tribunale competente.
Ciascuna delle Parti contribuirà alla metà delle spese arbitrali,
quali che sia l'esito dell'arbitrato. La Società avvertirà
l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.
ASSISTENZA DOMICILIARE PER I FAMILIARI DELLASSICURATO CHE RIMANGONO
A CASA
Per i familiari dellAssicurato (coniuge/convivente, genitori, fratelli,
figli, suoceri, generi, nuore, nonni) che rimangono in Italia, le seguenti
prestazioni decorrono dal giorno di partenza del viaggio dellAssicurato
e hanno validità fino al rientro dello stesso.
ART. 1 - CONSULTI MEDICI TELEFONICI
La Società tramite la Centrale Operativa, mette a disposizione,
24 ore su 24, il proprio servizio di guardia medica per qualsiasi informazione
o suggerimento di carattere medico sanitario.
ART. 2 - INVIO DI UN MEDICO IN CASO DI URGENZA
La Società, tramite la Centrale Operativa, mette a disposizione,
nelle ore notturne e 24 ore su 24 al sabato e nei giorni festivi, il proprio
servizio di guardia medica che garantisce la disponibilità di medici
generici, pediatri e cardiologi pronti ad intervenire nel momento della
richiesta. Chiamando la Centrale Operativa e a seguito di una prima diagnosi
telefonica con il medico di guardia interno, la Società invierà
il medico richiesto gratuitamente. In caso di non reperibilità
immediata di un medico e qualora le circostanze lo rendono necessario,
la Società organizza a proprio carico il trasferimento, tramite
autoambulanza, del paziente in un pronto soccorso. La Società informerà
tempestivamente lAssicurato circa le condizioni di salute del familiare
aggiornando tempestivamente tali informazioni sino al rientro dellAssicurato
dal viaggio.
ART. 3 RIMBORSO SPESE MEDICHE
Previo contatto con la centrale Operativa, nel limite del massimale
per Assicurato di Lit. 2.000.000 verranno rimborsate le spese mediche
sostenute per accertamenti diagnostici di prima necessità.
ART. 4 - TRASPORTO IN AUTOAMBULANZA
La Società, tramite la Centrale Operativa, qualora il paziente
necessiti di un trasporto in autoambulanza, organizza a proprio carico
il trasferimento, inviando direttamente l'autoambulanza e sostenendo le
spese di
trasporto sino a un massimo di 200 Km. di percorso complessivo (andata/ritorno).
ART. 5 ASSISTENZA INFERMIERISTICA
Qualora il paziente a seguito di malattia o infortunio necessita
dell'assistenza domiciliare dinfermieri generici e/o specializzati
a domicilio, la Centrale Operativa provvede alla ricerca ed allinvio
del personale tenendo a proprio carico i relativi costi entro il limite
di Lit. 1.500.000 (€774,68).
ART. 6 - CONSEGNA FARMACI A DOMICILIO
La Centrale Operativa garantisce, 24 ore su 24 la ricerca e consegna
dei farmaci. Se il medicinale necessita di ricetta, il personale incaricato
passa prima al domicilio del paziente e quindi in farmacia. Resta a carico
dell'Assicurato il solo costo del farmaco.
ART. 7 - GESTIONE GRATUITA DELL'APPUNTAMENTO
La Centrale Operativa mette a disposizione la propria banca dati
relativa alla rete sanitaria convenzionata. Qualora il paziente necessiti
di informazioni o di un appuntamento per un esame, visita, ricovero e'
sufficiente che contatti la Centrale Operativa. In funzione delle specifiche
esigenze relative al tipo di esame o visita da effettuare, il giorno e
l'ora desiderata, la zona e la tariffa, la Centrale Operativa seleziona,
utilizzando la banca dati, i medici e/o i centri convenzionati che rispondono
alle necessita' del paziente ed in virtù dei canali preferenziali
d'accesso, fissa l'appuntamento per nome e per conto del paziente stesso.
ART. 8 - RETE SANITARIA CONVENZIONATA
La Centrale Operativa, tramite accordi stipulati con cliniche, poliambulatori,
studi medici, strutture sanitarie in genere a livello nazionale, garantisce
l'utilizzo di tale rete per visite specialistiche, esami diagnostici o
di laboratorio e ricoveri, il tutto con tariffe concordate e scontate,
con un canale preferenziale d'accesso.
ASSISTENZA DOMICILIARE PER LASSICURATO
Per gli Assicurati le seguenti prestazioni decorrono dal giorno
di partenza del viaggio, hanno validità in Italia per 365 giorni
e vengono fornite in linea verde.
ART. 1 - CONSULTI MEDICI TELEFONICI
La Società tramite la Centrale Operativa, mette a disposizione,
24 ore su 24, il proprio servizio di guardia medica per qualsiasi informazione
o suggerimento di carattere medico sanitario.
ART. 2 - INVIO DI UN MEDICO IN CASO DI URGENZA
La Società, tramite la Centrale Operativa, mette a disposizione,
nelle ore notturne e 24 ore su 24 al sabato e nei giorni festivi, il proprio
servizio di guardia medica che garantisce la disponibilità di medici
generici, pediatri e cardiologi pronti ad intervenire nel momento della
richiesta. Chiamando la Centrale Operativa e a seguito di una prima diagnosi
telefonica con il medico di guardia interno, la Società invierà
il medico richiesto gratuitamente. In caso di non reperibilità
immediata di un medico e qualora le circostanze lo rendono necessario,
la Società organizza a proprio carico il trasferimento, tramite
autoambulanza, del paziente in un pronto soccorso. (Prestazione fornita
3 volte l'anno durante il periodo di fruibilità della copertura).
ART. 3 - TRASPORTO IN AUTOAMBULANZA
La Società, tramite la Centrale Operativa, qualora l'Assicurato
necessiti di un trasporto in autoambulanza, organizza a proprio carico
il trasferimento, inviando direttamente l'autoambulanza e sostenendo le
spese di trasporto sino a un massimo di 200 Km. di percorso complessivo
(andata/ritorno). (Prestazione fornita 3 volte l'anno durante il periodo
di fruibilità della copertura).
ART. 4 - CONSEGNA FARMACI A DOMICILIO
La Centrale Operativa garantisce, 24 ore su 24 la ricerca e consegna
dei farmaci. Se il medicinale necessita di ricetta, il personale incaricato
passa prima al domicilio dell'Assicurato e quindi in farmacia. Resta a
carico dell'Assicurato il solo costo del farmaco. (Prestazione fornita
3 volte l'anno durante il periodo di fruibilità della copertura).
ART. 5 - GESTIONE GRATUITA DELL'APPUNTAMENTO
La Centrale Operativa mette a disposizione la propria banca dati
relativa alla rete sanitaria convenzionata. Qualora l'Assicurato necessiti
di informazioni o di un appuntamento per un esame, visita, ricovero e'
sufficiente che contatti la Centrale Operativa. In funzione delle specifiche
esigenze relative al tipo di esame o visita da effettuare, il giorno e
l'ora desiderata, la zona e la tariffa, la Centrale Operativa seleziona,
utilizzando la banca dati, i medici e/o i centri convenzionati che rispondono
alle necessita' dell'Assicurato ed in virtù dei canali preferenziali
d'accesso, fissa l'appuntamento per nome e per conto dell'Assicurato stesso.
ART. 6 - RETE SANITARIA CONVENZIONATA
La Centrale Operativa, tramite accordi stipulati con cliniche, poliambulatori,
studi medici, strutture sanitarie in genere a livello nazionale, garantisce
l'utilizzo di tale rete per visite specialistiche, esami diagnostici o
di laboratorio e ricoveri, il tutto con tariffe concordate e scontate,
con un canale preferenziale d'accesso.
ART. 7 - INFORMAZIONI SALUTE E TURISMO
L'Assicurato chiamando la Centrale Operativa può richiedere
informazioni sulle malattie tropicali di ogni paese del mondo che riguardino:
* Vaccinazioni obbligatorie e/o consigliate
* Rischi sanitari (malattie infettive presenti)
* Alimentazione (qualità cibi e ristoranti, qualità dell'acqua,
bevande consigliate)
* Clima (piovosità, stagioni, temperature)
* Medicine (farmaci presenti o loro equivalenti)
* Medici specialisti e/o strutture sanitarie presenti
ART. 8 - INFORMAZIONI SUI CATALOGHI
Il cliente chiamando la Centrale Operativa può ricevere informazioni
telefoniche 24 ore su 24, 365 giorni all'anno relative a tutta la programmazione
del Contraente: destinazioni, voli, strutture alberghiere, infrastrutture,
quote, combinazioni, proposte esclusive, ecc.
ASSISTENZA TECNICA ALLA CASA
ART. 1 - INVIO DI UN IDRAULICO PER INTERVENTI DI EMERGENZA
Se l'Assicurato necessita dell'intervento di un idraulico a seguito
di otturazione/rottura delle tubature fisse o mobili dell'impianto idraulico
o igienico sanitario e conseguente allagamento/infiltrazione e/o mancanza
d'acqua in tutta l'abitazione o presso l'abitazione contigua, la Centrale
Operativa provvede ad inviare un idraulico 24 ore su 24, tutti i giorni
dell'anno. Sono a carico della Società il diritto d'uscita e il
costo di trasferimento dell'artigiano. Rimangono a totale carico dell'Assicurato
il costo della manodopera e del materiale impiegato per la riparazione.
La prestazione è fornita 3 volte durante il periodo di validità
della copertura.
Esclusioni
- interruzione della fornitura da parte dell'ente erogatore o rottura
delle tubatura esterne all'abitazione
- guasti di rubinetti o tubature mobili collegate a qualunque tipo di
apparecchiatura (lavapiatti, frigorifero, ecc.)
- trabocco dovuto a rigurgito di fogna
- guasti all'impianto termoidraulico
ART. 2 - INVIO DI UN ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI EMERGENZA
Se l'Assicurato necessita dell'intervento di un elettricista per
mancanza di corrente elettrica a seguito di guasto o corto circuito e
conseguente mancanza di luce in tutta l'abitazione la Centrale Operativa
provvede ad inviare un elettricista 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno.
. Sono a carico della Società il diritto d'uscita e il costo di
trasferimento dell'artigiano. Rimangono a totale carico dell'Assicurato
il costo della manodopera e del materiale impiegato per la riparazione.
La prestazione è fornita 3 volte durante il periodo di validità
della copertura.
Esclusioni
- guasti al cavo di alimentazione dell'abitazione
- interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente erogatore
ART. 3 - INVIO DI UN FABBRO/SERRANDISTA PER INTERVENTI DI EMERGENZA
Se l'Assicurato necessita dell'intervento di un fabbro/serrandista
a seguito di:
- furto, smarrimento, rottura delle chiavi o guasto della serratura che
impediscano l'accesso all'abitazione;
- furto o tentato furto che compromettano la funzionalità della
porta di ingresso dell'abitazione e non garantiscano la sicurezza della
stessa;
la Centrale Operativa provvede ad inviare un fabbro, 24 ore su 24 tutti
i giorni dell'anno. Sono a carico della Società il diritto d'uscita
e il costo di trasferimento dell'artigiano. Rimangono a totale carico
dell'Assicurato il costo della manodopera e del materiale impiegato per
la riparazione.
La prestazione è fornita 3 volte durante il periodo di validità
della copertura.
ART. 4 - SPESE DI ALBERGO
Qualora a seguito di uno degli eventi descritti agli articoli 1,
2, 3. oppure a seguito di furto, tentato furto, atti vandalici, scoppio,
fulmine, incendio l'abitazione risulti inagibile, la Centrale Operativa
provvede ad organizzare, e la Società terrà a proprio carico,
il soggiorno in albergo (pernottamento e prima colazione) dell'Assicurato
e dei relativi familiari a carico fino ad un massimo di Lit. 500.000 per
evento.
ART. 5 - RIENTRO AL DOMICILIO
Qualora a seguito di uno degli eventi descritti agli articoli 1,
2, 3 oppure a seguito di furto, tentato furto, atti vandalici, scoppio,
fulmine, incendio si renda necessario l'immediato rientro alla residenza
dell'Assicurato in viaggio o di un suo familiare a carico, la Centrale
Operativa provvede ad organizzare le modalità di rientro tenendo
la Società a proprio carico le relative spese fino ad un massimo
di Lit. 1.000.000 per evento.
ART. 6. VIGILANZA APPARTAMENTO E CUSTODIA DEI BENI
Qualora a seguito di uno degli eventi descritti agli articoli 1,
2, 3 oppure a seguito di furto, tentato furto, atti vandalici, scoppio,
fulmine, incendio si renda necessario predisporre la salvaguardia dei
beni di valore indicati dall'Assicurato, la Centrale Operativa provvede
ad organizzare la vigilanza dell'abitazione dell'Assicurato tramite Guardia
Giurata o provvede alla custodia dei beni indicati dall'Assicurato.
Le spese di vigilanza e di custodia sono a carico della Società
rispettivamente sino ad un massimo di 24 ore di piantonamento e sino al
definitivo ripristino della sicurezza dell'abitazione dell'Assicurato.
ART. 7. INVIO ARTIGIANO PER INTERVENTI DI ORDINARIA MANUTENZIONE
Se l'Assicurato necessita dell'intervento di un idraulico, di un
elettricista o di un fabbro per un intervento di ordinaria manutenzione
presso l'abitazione/l'esercizio commerciale/artigianale, la Centrale Operativa
provvede ad attivare l'artigiano richiesto 24 ore su 24, tutti i giorni
dell'anno. I costi di intervento (uscita e trasferimento del tecnico,
manodopera, eventuali pezzi di ricambio e materiali utilizzati per la
riparazione), a tariffe convenzionate sono a carico dellAssicurato.