Condizioni generali della copertura assicurativa
 

CONDIZIONI DI POLIZZA

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

ART. 1 - VALIDITÀ' DECORRENZA E DURATA DELLE GARANZIE
Tutte le garanzie della presente polizza operano a secondo rischio esclusivamente qualora l’Assicurato/Contraente avesse già stipulato o ricevuto una polizza dall’Organizzatore del viaggio.
Le garanzie decorrono dalla data di inizio del viaggio (ovvero dalla data di inizio dei servizi turistici acquistati) e cessano al termine degli stessi, comunque al sessantesimo giorno dalla data inizio viaggio ad eccezione della garanzie di Assistenza domiciliare e tecnica alla casa che terminano dopo 365 giorni dalla data di inizio viaggio.

ART. 2 - ESTENSIONE TERRITORIALE
L'assicurazione ha validità nel Paese o nel gruppo di Paesi dove si effettua il viaggio e dove l'Assicurato ha subìto il sinistro che ha originato il diritto alla prestazione. Nel caso di viaggi in aereo, treno, pullman o nave, dalla stazione di partenza (aeroportuale, ferroviaria o altra del viaggio organizzato) a quella di arrivo in Italia alla conclusione del viaggio.

ART. 3 - ESCLUSIONI
Sono esclusi dall'assicurazione ogni conseguenza e/o evento derivante, direttamente o indirettamente, da:

valide per tutte le garanzie:

EVENTI POPOLARI
- sommosse, movimenti popolari;
- coprifuoco, blocco delle frontiere, rappresaglie, sabotaggio;
- terrorismo, guerra, insurrezioni.

EVENTI CAUSATI DALL'ASSICURATO
- dolo, atti volontari e premeditati dell'Assicurato;
- abuso di alcolici e psicofarmaci;
- uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni;
- Malattie mentali ed i disturbi psichici in genere ivi compresi i comportamenti nevrotici.
- suicidio o tentativo di suicidio.

EVENTI CATASTROFALI
- movimenti tellurici, eruzione vulcanica, inondazione o altri fenomeni naturali;
- trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e le accelerazioni di particelle atomiche (fissione o fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.).

valide per le garanzie Assistenza e Spese Mediche

MALATTIE
- stati di malattia cronica fatti salvi gli aggravamenti imprevisti al momento della partenza;
- spese che si rendessero necessarie durante viaggi intrapresi allo scopo di sottoporsi a trattamento medico o chirurgico

ART. 4 - CRITERI DI LIQUIDAZIONE
Il pagamento di quanto contrattualmente dovuto, viene effettuato, previa presentazione in originale delle relative notule, distinte e ricevute debitamente quietanzate. A richiesta dell'Assicurato la Società restituisce i precitati originali, previa apposizione della data di liquidazione e dell'importo liquidato.
Qualora l'Assicurato abbia presentato a terzi l'originale delle notule, distinte e ricevute per ottenere il rimborso, la Società effettuerà il pagamento di quanto dovuto a termine del presente contratto previa dimostrazione delle spese effettivamente sostenute, al netto di quanto a carico dei predetti terzi. I rimborsi verranno sempre eseguiti in Italia, in valuta corrente, al cambio medio delle settimane in cui la spesa è stata sostenuta dall'Assicurato, calcolato sulla base delle quotazioni dell'Ufficio Italiano dei Cambi.


CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE

RIMBORSO SPESE MEDICHE

ART. 1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
Nel limite dei massimali per Assicurato di Lit. 15.000.000 verranno rimborsate le spese mediche sostenute durante il viaggio, conseguenti a malattia o infortunio verificatisi in Italia o all'Estero durante il periodo di validità della garanzia relativamente a: onorari medici, cure dentarie solo a seguito di infortunio e con il limite di Lit. 400.000 (€ 206,58), ricoveri ospedalieri, interventi chirurgici, medicinali prescritti da un medico.
In caso di ricovero ospedaliero a seguito di infortunio o malattia indennizzabile a termini di polizza; la Centrale Operativa, su richiesta dell'Assicurato, provvederà al pagamento diretto delle spese mediche.
Resta comunque a carico dell'Assicurato, che dovrà provvedere a pagarle direttamente sul posto, l'eventuale eccedenza ai massimali previsti in polizza e le relative franchigie.
Per gli importi superiori a Lit. 2.000.000 (€ 1.032,91) l’Assicurato deve richiedere preventiva autorizzazione da parte della Centrale Operativa.

Le spese mediche sostenute in Italia per i soli casi di infortuni verificatisi all'estero saranno rimborsate nel limite di Lit. 1.000.000 (€ 516,45), purché sostenute entro 60 giorni dalla data di rientro.

ART. 2 - FRANCHIGIA
Per ogni sinistro verrà applicata una franchigia assoluta di Lit. 100.000 (€ 51,64) che rimane a carico dell'Assicurato.

ART. 3 - ESCLUSIONI
Oltre alle esclusioni previste dalle condizioni generali sono escluse le spese per cure fisioterapiche, infermieristiche, termali, dimagranti e per l'eliminazione di difetti fisici congeniti; le spese relative ad occhiali, lenti a contatto, protesi ed apparecchi terapeutici e quelle relative ad interventi o applicazioni di natura estetica. L’ assicurazione non è operante per le spese sostenute per le interruzioni volontarie di gravidanza nonché per le prestazioni e le terapie relative alla fecondità e/o sterilità e/o impotenza.

ASSISTENZA ALLA PERSONA

ART. 1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
La Società si obbliga entro i limiti convenuti in polizza, a mettere ad immediata disposizione dell'Assicurato, mediante l'utilizzazione di personale ed attrezzature della Centrale Operativa, la prestazione assicurata nel caso in cui l'Assicurato venga a trovarsi in difficoltà a seguito del verificarsi di una malattia o di un evento fortuito. L'aiuto potrà consistere in prestazioni in denaro od in natura.

ART. 2 - CONSULENZA MEDICA TELEFONICA
Qualora a seguito di malattia o infortunio, occorresse accertare lo stato di salute dell'Assicurato, la Società metterà a disposizione il Servizio Medico della Centrale Operativa per i contatti o gli accertamenti necessari per affrontare la prima emergenza sanitaria.

ART. 3 - INVIO DI UN MEDICO IN ITALIA IN CASI DI URGENZA
Qualora l'Assicurato, in viaggio in Italia, necessiti di un medico e non riesca a reperirlo, la Società tramite la Centrale Operativa mette a disposizione dell'Assicurato, nelle ore notturne (dalle ore 20 alle ore 8) e 24 ore su 24 al sabato e nei giorni festivi, il proprio servizio di guardia medica che garantisce la disponibilità di medici generici pronti ad intervenire nel momento della richiesta. Chiamando la Centrale Operativa e a seguito di una prima diagnosi telefonica con il medico di guardia interno, la Società invierà il medico richiesto gratuitamente. In caso di non reperibilità immediata di un medico e qualora le circostanze lo rendessero necessario, la Società organizza a proprio carico il trasferimento, tramite autoambulanza, del paziente in un pronto soccorso.

ART. 4 - SEGNALAZIONE DI UN MEDICO ALL'ESTERO
Quando successivamente ad una consulenza medica (vedi prestazione "Consulenza medica telefonica) emerge la necessita' che l'Assicurato si sottoponga ad una visita medica, la Centrale Operativa segnalerà un medico nella zona in cui l'Assicurato si trova compatibilmente con le disponibilità locali.

ART. 5 - TRASPORTO SANITARIO ORGANIZZATO
Il Servizio Medico della Centrale Operativa, in seguito a infortunio o malattia dell'Assicurato, che comportino infermità o lesioni non curabili in loco o che impediscano la continuazione del viaggio e/o soggiorno, dopo eventuale consulto con il medico locale, e, se necessario/possibile, quello di famiglia, ne organizzerà il Trasporto o rientro sanitario. In base alla gravità del caso, l'Assicurato verrà trasportato nel centro ospedaliero più idoneo al suo stato di salute ovvero ricondotto alla sua residenza.
A giudizio del Servizio Medico della Centrale Operativa, il trasporto sanitario potrà essere organizzato con i seguenti mezzi:
- aereo sanitario - aereo di linea - vagone letto - cuccetta di 1° classe - ambulanza - altri mezzi ritenuti idonei.
Qualora le condizioni lo rendessero necessario, il trasporto verrà effettuato con l'accompagnamento di personale medico e/o paramedico della Centrale Operativa.

Il rientro da paesi extraeuropei, esclusi quelli del bacino del Mediterraneo, verrà effettuato esclusivamente con aereo di linea.
Le prestazioni non sono dovute qualora l'Assicurato o i familiari dello stesso, addivengano a dimissioni volontarie contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale l'Assicurato e' ricoverato.

ART. 6 - RIENTRO DEI FAMILIARI O DEL COMPAGNO DI VIAGGIO
In caso di Trasporto sanitario dell'Assicurato, Trasporto della salma o Rientro del convalescente, la Centrale Operativa organizzerà e la Società prenderà in carico il rientro ( aereo classe turistica o treno 1° classe) dei familiari purchè assicurati o di un compagno di viaggio. La prestazione è operante qualora l’Assicurato sia impossibilitato ad utilizzare i titoli di viaggio in suo possesso.

ART. 7 - TRASPORTO DELLA SALMA
In caso di decesso dell'Assicurato nel corso del suo viaggio e/o soggiorno, la Centrale Operativa organizzerà il trasporto della salma espletando le necessarie formalità e prendendo in carico le spese necessarie ed indispensabili (trattamento post-mortem, documentazione feretro da trasporto) fino al luogo di inumazione in Italia. Sono comunque escluse dalla garanzia le spese di ricerca, funerarie di inumazione e l'eventuale recupero della salma.

ART. 8 - VIAGGIO DI UN FAMILIARE IN CASO DI OSPEDALIZZAZIONE
In caso di ricovero ospedaliero dell'Assicurato superiore a 5 giorni, la Centrale Operativa organizzerà e la Società prenderà in carico il viaggio A/R (aereo classe turistica o treno 1° classe) e le spese di pernottamento fino ad un ammontare di Lit. 120.000 (€ 61,97) al giorno e per un massimo di 10 giorni per un familiare residente in Italia. La prestazione verrà fornita unicamente qualora non sia già presente in loco un altro familiare maggiorenne.

ART. 9 - ASSISTENZA AI MINORI
Qualora a seguito di ricovero ospedaliero, l'Assicurato non possa curarsi dei figli minori in viaggio con lui, la Centrale Operativa mette a disposizione di un familiare o di un'altra persona designata dall'Assicurato od eventualmente dal coniuge, un biglietto A/R in treno 1° classe od aereo classe turistica, per raggiungere i minori e ricondurli al domicilio in Italia. La prestazione verrà fornita unicamente qualora non sia già presente in loco un altro familiare maggiorenne.

ART. 10 - RIENTRO DEL VIAGGIATORE CONVALESCENTE
Qualora lo stato di salute dell’Assicurato gli impedisca di rientrare alla sua residenza con i mezzi inizialmente previsti la Centrale Operativa organizzerà e la Società prenderà in carico il costo del biglietto per il rientro (in aereo classe turistica o treno 1° classe).
La prestazione è operante qualora l'Assicurato sia impossibilitato ad utilizzare i titoli di viaggio in Suo possesso.

ART. 11 - PROLUNGAMENTO DEL SOGGIORNO
La Centrale Operativa provvederà all'organizzazione logistica per il pernottamento originato da un prolungamento del soggiorno dovuto a malattia o infortunio dell'Assicurato stesso, a fronte di regolare certificato medico la Società terra' a proprio carico le spese di pernottamento fino a un massimo di 10 giorni e comunque entro il limite di Lit. 120.000 (€ 61,97) al giorno.

ART. 12 - INVIO URGENTE DI MEDICINALI ALL'ESTERO
La Centrale Operativa provvederà, nel limite del possibile e nel rispetto delle norme che regolano il trasporto dei medicinali e solo in conseguenza di evento fortuito o di malattia, all'inoltro a destinazione di medicinali (registrati in Italia) indispensabili al proseguimento di una terapia in corso, nel caso in cui, non potendo disporre l'Assicurato di detti medicinali, gli sia impossibile procurarseli in loco od ottenerne di equivalenti. In ogni caso il costo di detti medicinali resta a carico dell'Assicurato.

ART. 13 - INTERPRETE A DISPOSIZIONE ALL'ESTERO
La Centrale Operativa in caso di necessità conseguente a ricovero ospedaliero all'estero o di procedura giudiziaria nei suoi confronti per fatti colposi avvenuti all’estero, e limitatamente ai paesi ove esistano propri corrispondenti, organizzerà il reperimento di un interprete e la Società se ne assumerà il costo fino a Lit. 2.000.000 (€ 1.032,91).

ART. 14 - ANTICIPO SPESE DI PRIMA NECESSITA'
Qualora l'Assicurato debba sostenere spese impreviste conseguenti ad eventi di particolare e comprovata gravità, la Centrale Operativa provvederà al pagamento "in loco" di fatture o ad un anticipo di denaro all'Assicurato stesso fino all'importo di Lit. 8.000.000 (€ 4.131,65) a fronte di adeguata garanzia ritenuta idonea dalla Centrale Operativa. Resta inteso che detto anticipo dovrà essere restituito, alla Società dopo il rientro in Italia e, comunque non oltre 30 giorni di calendario.

ART. 15 - RIENTRO ANTICIPATO
La Centrale Operativa organizzerà e la Società prenderà in carico il costo del biglietto per il rientro anticipato (aereo classe turistica o treno 1° classe) dell'Assicurato, presso la sua residenza, a seguito di avvenuto decesso o di imminente pericolo di vita nel paese di residenza esclusivamente di uno dei seguenti familiari: coniuge, figlio/a, fratello/sorella genitore, suocero/a, genero, nuora, nonni , zii e nipoti fino al 3° grado di parentela, cognati. Nel caso in cui l'Assicurato debba abbandonare il veicolo per rientrare anticipatamente la Società metterà a disposizione dell'assicurato un biglietto aereo o ferroviario per andare successivamente a recuperare il veicolo. Le prestazioni sono operanti qualora l'Assicurato sia impossibilitato ad utilizzare i titoli di viaggio in Suo possesso.

ART. 16 - SPESE TELEFONICHE/TELEGRAFICHE
La Società prenderà in carico le eventuali spese documentate che si rendessero necessarie al fine di contattare la Centrale Operativa fino a concorrenza di Lit. 200.000 (€ 103,29).

ART. 17 - TRASMISSIONE MESSAGGI URGENTI
Qualora l'Assicurato in stato di necessita' sia impossibilitato a far pervenire messaggi urgenti a persone residenti in Italia, la Centrale Operativa provvederà all'inoltro di tali messaggi.

ART. 18 - SPESE DI SOCCORSO RICERCA E DI RECUPERO
In caso di infortunio, le spese di ricerca e di soccorso sono garantite fino ad un importo di Lit. 3.000.000 (€ 1.549,37) per persona a condizione che le ricerche siano effettuate da un organismo ufficiale.

ART. 19 - ANTICIPO CAUZIONE PENALE ALL'ESTERO
La Società anticiperà all'Estero, fino ad un importo di Lit. 30.000.000 (€ 15.493,70) la cauzione penale disposta dall'autorità locale per porre in libertà provvisoria l'Assicurato. Poiché questo importo rappresenta unicamente un'anticipazione, l'Assicurato dovrà designare una persona che in Italia metta contestualmente a disposizione l'importo stesso su apposito conto corrente bancario intestato alla Società. Nel caso in cui la cauzione penale venga rimborsata dalle Autorità locali, la stessa dovrà essere restituita immediatamente alla Società che, a sua volta, provvederà a sciogliere il vincolo di cui sopra. Questa garanzia non e' valida per fatti conseguenti al commercio e spaccio di droghe o stupefacenti, nonché a partecipazione dell'Assicurato a manifestazioni politiche.

ART. 20 - ESCLUSIONI
Oltre alle esclusioni previste dalle Condizioni Generali, la Società non risponde delle spese sostenute dall'Assicurato senza le preventive autorizzazioni da parte della Centrale Operativa.
Qualora l'Assicurato non fruisca di una o più prestazioni, la Società non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative a titolo di compensazione.
Sono altresì escluse le malattie infettive qualora l'intervento di assistenza venga impedito da norme sanitarie internazionali.

ART. 21 - RESPONSABILITA'
La Società declina ogni responsabilità per ritardi o impedimenti che possano sorgere durante l'esecuzione delle prestazioni di Assistenza in caso di eventi già esclusi ai sensi delle Condizioni Generali e particolari e a seguito di:
- disposizioni delle autorità locali che vietino l'intervento di assistenza previsto;
- ogni circostanza fortuita od imprevedibile;
- cause di forza maggiore.

ART. 22 - RESTITUZIONE DI TITOLI DI VIAGGIO
L'Assicurato è tenuto a consegnare alla Società i biglietti di viaggio non utilizzati a seguito delle prestazioni godute.

BAGAGLIO

ART. 1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
La Società garantisce:

- il bagaglio dell'Assicurato contro i rischi di incendio, furto, scippo, rapina nonché smarrimento ed avarie da parte del vettore entro il massimale a persona di Lit. 2.000.000.

- entro i predetti massimali, ma comunque con il limite di Lit. 600.000 (€ 309,87) a persona, il rimborso delle spese per rifacimento/duplicazione del passaporto, della carta d'identità e della patente di guida di autoveicoli e/o patente nautica in conseguenza degli eventi sopradescritti;

- entro i predetti massimali, ma comunque con il limite di Lit. 600.000 (€ 309,87) a persona, il rimborso delle spese documentate per l'acquisto di indumenti di prima necessità, sostenute dall'Assicurato a seguito di furto totale del bagaglio o di consegna da parte del vettore dopo più di 12 ore dall'arrivo a destinazione dell'Assicurato stesso.

ART. 2 - LIMITAZIONI
Ferme le somme assicurate ed il massimo rimborsabile di Lit. 700.000 (€ 361,51) per singolo oggetto, il rimborso è limitato al 50% per gioielli, pietre preziose, orologi, pellicce ed ogni altro oggetto prezioso;
apparecchiature fotocineottiche, apparecchi radio-televisivi ed apparecchiature elettroniche.
I corredi fotocineottici (obbiettivi, filtri, lampeggiatori, batterie e simili) sono considerati quali unico oggetto.

ART. 3 - ESCLUSIONI
Oltre alle esclusioni previste dalle condizioni generali sono esclusi dalla garanzia i danni derivanti da:
a) dolo, colpa, incuria, negligenza dell'Assicurato, nonché dimenticanza;
b) insufficiente o inadeguato imballaggio, normale usura, difetti di fabbricazione ed eventi atmosferici;
c) le rotture e danni al bagaglio a meno che non siano conseguenza di furto, rapina, scippo o siano causati dal vettore.;
d) furto del bagaglio contenuto all’interno del veicolo che non risulta chiuso regolarmente a chiave nonché il furto del bagaglio posto a bordo di motoveicoli oppure posto su portapacchi esterni. Si esclude inoltre il furto dalle ore 20 alle ore 7 se il bagaglio non è posto a bordo di veicolo chiuso a chiave in parcheggio custodito;
e) denaro, carte di credito, assegni, titoli e collezioni, campionari, documenti, biglietti aerei e ogni altro documento di viaggio;
f) i gioielli, pietre preziose, pellicce ed ogni altro oggetto prezioso lasciati incustoditi.
g) i beni acquistati durante il viaggio senza regolari giustificativi di spesa (fattura, scontrino, ecc.).
h) i beni che, diversi da capi di abbigliamento, siano stati consegnati ad impresa di trasporto, incluso il vettore aereo;

ART. 4 - CRITERI DI RISARCIMENTO
L’indennizzo sarà liquidato fino alla concorrenza della somma assicurata in base al valore a nuovo per i beni comprovatamente (fattura o ricevuta fiscale) acquistati nuovi nei tre mesi precedenti al danno, diversamente il rimborso terrà conto del degrado e stato d'uso.
Per i beni acquistati nel corso del viaggio l'eventuale risarcimento verrà corrisposto solo se l'Assicurato sarà in grado di presentare regolare giustificativo di spesa.

ART. 5 - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
Pena la perdita del diritto all'indennizzo, l'Assicurato ha l'obbligo di presentare denuncia alle competenti Autorità facendosene rilasciare copia autentica. Per i danni avvenuti in occasione di trasporto aereo, la denuncia va effettuata all'apposito ufficio aeroportuale (P.I.R. - PROPERTY IRREGULARITY REPORT). Per i danni occorsi ad altro vettore è necessaria una dichiarazione da parte del vettore stesso.

TUTELA GIUDIZIARIA

ART. 1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
La Società assume a proprio carico, nei limiti del massimale per Assicurato di Lit. 5.000.000 (€ 2.582,28) ed alle condizioni previste nella presente polizza, l'onere delle spese giudiziali e stragiudiziali come di seguito indicate:
a. le spese per l'intervento di un legale;
b. le spese peritali;
c. le spese di giudizio nel processo penale;
d. le eventuali spese del legale di controparte, in caso di transazione autorizzata dalla Società, o quelle di soccombenza in caso di condanna dell'Assicurato.
c) le spese per controversi derivanti da fatti dolosi dell’Assicurato
Le garanzie sono prestate in caso di evento non doloso, avvenuto all'estero e verificatosi in relazione alla partecipazione dell'Assicurato al viaggio e/o soggiorno, per rappresentare l'Assicurato stesso che sia convenuto in un giudizio penale per infrazioni involontarie a leggi o regolamenti locali.

ART. 2 - ESCLUSIONI
- Sono escluse dalla garanzia Tutela giudiziaria:
a) il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
b) gli oneri fiscali (bollatura documenti, spese di registrazione di sentenze e atti in genere, ecc.);
c) le spese per controversie di diritto amministrativo, fiscale e tributario.
La garanzia non è operante in Italia.

ART. 3 - DENUNCIA DEL SINISTRO
Unitamente alla denuncia l'Assicurato è tenuto a fornire alla Società tutti gli atti ed i documenti occorrenti, una precisa descrizione del fatto che ha originato il sinistro, nonché tutti gli altri elementi necessari. In ogni caso l'Assicurato deve trasmettere alla Società, con la massima urgenza, gli atti giudiziari e, comunque, ogni altra comunicazione relativa al sinistro.

ART. 4 - GESTIONE DEL SINISTRO
L'Assicurato, dopo aver fatto alla Società la denuncia del sinistro, nomina per la tutela dei suoi interessi un legale da lui scelto tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove egli ha il domicilio o hanno sede gli Uffici Giudiziari competenti, segnalandone immediatamente il nominativo alla Società. La Società, preso atto della designazione del legale assume a proprio carico le spese relative. L'Assicurato non può dare
corso ad azioni di natura giudiziaria, raggiungere accordi o transazioni in corso di causa senza il preventivo benestare della Società pena il rimborso delle spese da questa sostenute.
L'Assicurato deve trasmettere, con la massima urgenza, al legale da lui prescelto tutti gli atti giudiziari e la documentazione necessaria - relativi al sinistro - regolarizzandoli a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore. Copia di tale documentazione e di tutti gli atti giudiziari predisposti dal legale devono essere trasmessi alla Società. Per quanto riguarda le spese attinenti l'esecuzione forzata, la Società tiene indenne l'Assicurato limitatamente ai primi due tentativi. In caso di disaccordo tra l'Assicurato e la Società in merito alla gestione dei sinistri, la decisione verrà demandata ad un arbitro designato di comune accordo tra le Parti o in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente.
Ciascuna delle Parti contribuirà alla metà delle spese arbitrali, quali che sia l'esito dell'arbitrato. La Società avvertirà l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

ASSISTENZA DOMICILIARE PER I FAMILIARI DELL’ASSICURATO CHE RIMANGONO A CASA

Per i familiari dell’Assicurato (coniuge/convivente, genitori, fratelli, figli, suoceri, generi, nuore, nonni) che rimangono in Italia, le seguenti prestazioni decorrono dal giorno di partenza del viaggio dell’Assicurato e hanno validità fino al rientro dello stesso.

ART. 1 - CONSULTI MEDICI TELEFONICI
La Società tramite la Centrale Operativa, mette a disposizione, 24 ore su 24, il proprio servizio di guardia medica per qualsiasi informazione o suggerimento di carattere medico sanitario.

ART. 2 - INVIO DI UN MEDICO IN CASO DI URGENZA
La Società, tramite la Centrale Operativa, mette a disposizione, nelle ore notturne e 24 ore su 24 al sabato e nei giorni festivi, il proprio servizio di guardia medica che garantisce la disponibilità di medici generici, pediatri e cardiologi pronti ad intervenire nel momento della richiesta. Chiamando la Centrale Operativa e a seguito di una prima diagnosi telefonica con il medico di guardia interno, la Società invierà il medico richiesto gratuitamente. In caso di non reperibilità immediata di un medico e qualora le circostanze lo rendono necessario, la Società organizza a proprio carico il trasferimento, tramite autoambulanza, del paziente in un pronto soccorso. La Società informerà tempestivamente l’Assicurato circa le condizioni di salute del familiare aggiornando tempestivamente tali informazioni sino al rientro dell’Assicurato dal viaggio.

ART. 3 – RIMBORSO SPESE MEDICHE
Previo contatto con la centrale Operativa, nel limite del massimale per Assicurato di Lit. 2.000.000 verranno rimborsate le spese mediche sostenute per accertamenti diagnostici di prima necessità.

ART. 4 - TRASPORTO IN AUTOAMBULANZA
La Società, tramite la Centrale Operativa, qualora il paziente necessiti di un trasporto in autoambulanza, organizza a proprio carico il trasferimento, inviando direttamente l'autoambulanza e sostenendo le spese di
trasporto sino a un massimo di 200 Km. di percorso complessivo (andata/ritorno).

ART. 5 – ASSISTENZA INFERMIERISTICA
Qualora il paziente a seguito di malattia o infortunio necessita dell'assistenza domiciliare d’infermieri generici e/o specializzati a domicilio, la Centrale Operativa provvede alla ricerca ed all’invio del personale tenendo a proprio carico i relativi costi entro il limite di Lit. 1.500.000 (€774,68).

ART. 6 - CONSEGNA FARMACI A DOMICILIO
La Centrale Operativa garantisce, 24 ore su 24 la ricerca e consegna dei farmaci. Se il medicinale necessita di ricetta, il personale incaricato passa prima al domicilio del paziente e quindi in farmacia. Resta a carico dell'Assicurato il solo costo del farmaco.

ART. 7 - GESTIONE GRATUITA DELL'APPUNTAMENTO
La Centrale Operativa mette a disposizione la propria banca dati relativa alla rete sanitaria convenzionata. Qualora il paziente necessiti di informazioni o di un appuntamento per un esame, visita, ricovero e' sufficiente che contatti la Centrale Operativa. In funzione delle specifiche esigenze relative al tipo di esame o visita da effettuare, il giorno e l'ora desiderata, la zona e la tariffa, la Centrale Operativa seleziona, utilizzando la banca dati, i medici e/o i centri convenzionati che rispondono alle necessita' del paziente ed in virtù dei canali preferenziali d'accesso, fissa l'appuntamento per nome e per conto del paziente stesso.

ART. 8 - RETE SANITARIA CONVENZIONATA
La Centrale Operativa, tramite accordi stipulati con cliniche, poliambulatori, studi medici, strutture sanitarie in genere a livello nazionale, garantisce l'utilizzo di tale rete per visite specialistiche, esami diagnostici o di laboratorio e ricoveri, il tutto con tariffe concordate e scontate, con un canale preferenziale d'accesso.

ASSISTENZA DOMICILIARE PER L’ASSICURATO
Per gli Assicurati le seguenti prestazioni decorrono dal giorno di partenza del viaggio, hanno validità in Italia per 365 giorni e vengono fornite in linea verde.

ART. 1 - CONSULTI MEDICI TELEFONICI
La Società tramite la Centrale Operativa, mette a disposizione, 24 ore su 24, il proprio servizio di guardia medica per qualsiasi informazione o suggerimento di carattere medico sanitario.

ART. 2 - INVIO DI UN MEDICO IN CASO DI URGENZA
La Società, tramite la Centrale Operativa, mette a disposizione, nelle ore notturne e 24 ore su 24 al sabato e nei giorni festivi, il proprio servizio di guardia medica che garantisce la disponibilità di medici generici, pediatri e cardiologi pronti ad intervenire nel momento della richiesta. Chiamando la Centrale Operativa e a seguito di una prima diagnosi telefonica con il medico di guardia interno, la Società invierà il medico richiesto gratuitamente. In caso di non reperibilità immediata di un medico e qualora le circostanze lo rendono necessario, la Società organizza a proprio carico il trasferimento, tramite autoambulanza, del paziente in un pronto soccorso. (Prestazione fornita 3 volte l'anno durante il periodo di fruibilità della copertura).

ART. 3 - TRASPORTO IN AUTOAMBULANZA
La Società, tramite la Centrale Operativa, qualora l'Assicurato necessiti di un trasporto in autoambulanza, organizza a proprio carico il trasferimento, inviando direttamente l'autoambulanza e sostenendo le spese di trasporto sino a un massimo di 200 Km. di percorso complessivo (andata/ritorno). (Prestazione fornita 3 volte l'anno durante il periodo di fruibilità della copertura).

ART. 4 - CONSEGNA FARMACI A DOMICILIO
La Centrale Operativa garantisce, 24 ore su 24 la ricerca e consegna dei farmaci. Se il medicinale necessita di ricetta, il personale incaricato passa prima al domicilio dell'Assicurato e quindi in farmacia. Resta a carico dell'Assicurato il solo costo del farmaco. (Prestazione fornita 3 volte l'anno durante il periodo di fruibilità della copertura).

ART. 5 - GESTIONE GRATUITA DELL'APPUNTAMENTO
La Centrale Operativa mette a disposizione la propria banca dati relativa alla rete sanitaria convenzionata. Qualora l'Assicurato necessiti di informazioni o di un appuntamento per un esame, visita, ricovero e' sufficiente che contatti la Centrale Operativa. In funzione delle specifiche esigenze relative al tipo di esame o visita da effettuare, il giorno e l'ora desiderata, la zona e la tariffa, la Centrale Operativa seleziona, utilizzando la banca dati, i medici e/o i centri convenzionati che rispondono alle necessita' dell'Assicurato ed in virtù dei canali preferenziali d'accesso, fissa l'appuntamento per nome e per conto dell'Assicurato stesso.

ART. 6 - RETE SANITARIA CONVENZIONATA
La Centrale Operativa, tramite accordi stipulati con cliniche, poliambulatori, studi medici, strutture sanitarie in genere a livello nazionale, garantisce l'utilizzo di tale rete per visite specialistiche, esami diagnostici o di laboratorio e ricoveri, il tutto con tariffe concordate e scontate, con un canale preferenziale d'accesso.

ART. 7 - INFORMAZIONI SALUTE E TURISMO
L'Assicurato chiamando la Centrale Operativa può richiedere informazioni sulle malattie tropicali di ogni paese del mondo che riguardino:
* Vaccinazioni obbligatorie e/o consigliate
* Rischi sanitari (malattie infettive presenti)
* Alimentazione (qualità cibi e ristoranti, qualità dell'acqua, bevande consigliate)
* Clima (piovosità, stagioni, temperature)
* Medicine (farmaci presenti o loro equivalenti)
* Medici specialisti e/o strutture sanitarie presenti

ART. 8 - INFORMAZIONI SUI CATALOGHI
Il cliente chiamando la Centrale Operativa può ricevere informazioni telefoniche 24 ore su 24, 365 giorni all'anno relative a tutta la programmazione del Contraente: destinazioni, voli, strutture alberghiere, infrastrutture, quote, combinazioni, proposte esclusive, ecc.

ASSISTENZA TECNICA ALLA CASA

ART. 1 - INVIO DI UN IDRAULICO PER INTERVENTI DI EMERGENZA
Se l'Assicurato necessita dell'intervento di un idraulico a seguito di otturazione/rottura delle tubature fisse o mobili dell'impianto idraulico o igienico sanitario e conseguente allagamento/infiltrazione e/o mancanza d'acqua in tutta l'abitazione o presso l'abitazione contigua, la Centrale Operativa provvede ad inviare un idraulico 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno. Sono a carico della Società il diritto d'uscita e il costo di trasferimento dell'artigiano. Rimangono a totale carico dell'Assicurato il costo della manodopera e del materiale impiegato per la riparazione.
La prestazione è fornita 3 volte durante il periodo di validità della copertura.

Esclusioni
- interruzione della fornitura da parte dell'ente erogatore o rottura delle tubatura esterne all'abitazione
- guasti di rubinetti o tubature mobili collegate a qualunque tipo di apparecchiatura (lavapiatti, frigorifero, ecc.)
- trabocco dovuto a rigurgito di fogna
- guasti all'impianto termoidraulico

ART. 2 - INVIO DI UN ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI EMERGENZA
Se l'Assicurato necessita dell'intervento di un elettricista per mancanza di corrente elettrica a seguito di guasto o corto circuito e conseguente mancanza di luce in tutta l'abitazione la Centrale Operativa provvede ad inviare un elettricista 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno. . Sono a carico della Società il diritto d'uscita e il costo di trasferimento dell'artigiano. Rimangono a totale carico dell'Assicurato il costo della manodopera e del materiale impiegato per la riparazione.
La prestazione è fornita 3 volte durante il periodo di validità della copertura.

Esclusioni
- guasti al cavo di alimentazione dell'abitazione
- interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente erogatore

ART. 3 - INVIO DI UN FABBRO/SERRANDISTA PER INTERVENTI DI EMERGENZA
Se l'Assicurato necessita dell'intervento di un fabbro/serrandista a seguito di:
- furto, smarrimento, rottura delle chiavi o guasto della serratura che impediscano l'accesso all'abitazione;
- furto o tentato furto che compromettano la funzionalità della porta di ingresso dell'abitazione e non garantiscano la sicurezza della stessa;
la Centrale Operativa provvede ad inviare un fabbro, 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno. Sono a carico della Società il diritto d'uscita e il costo di trasferimento dell'artigiano. Rimangono a totale carico dell'Assicurato il costo della manodopera e del materiale impiegato per la riparazione.
La prestazione è fornita 3 volte durante il periodo di validità della copertura.

ART. 4 - SPESE DI ALBERGO
Qualora a seguito di uno degli eventi descritti agli articoli 1, 2, 3. oppure a seguito di furto, tentato furto, atti vandalici, scoppio, fulmine, incendio l'abitazione risulti inagibile, la Centrale Operativa provvede ad organizzare, e la Società terrà a proprio carico, il soggiorno in albergo (pernottamento e prima colazione) dell'Assicurato e dei relativi familiari a carico fino ad un massimo di Lit. 500.000 per evento.

ART. 5 - RIENTRO AL DOMICILIO
Qualora a seguito di uno degli eventi descritti agli articoli 1, 2, 3 oppure a seguito di furto, tentato furto, atti vandalici, scoppio, fulmine, incendio si renda necessario l'immediato rientro alla residenza dell'Assicurato in viaggio o di un suo familiare a carico, la Centrale Operativa provvede ad organizzare le modalità di rientro tenendo la Società a proprio carico le relative spese fino ad un massimo di Lit. 1.000.000 per evento.

ART. 6. VIGILANZA APPARTAMENTO E CUSTODIA DEI BENI
Qualora a seguito di uno degli eventi descritti agli articoli 1, 2, 3 oppure a seguito di furto, tentato furto, atti vandalici, scoppio, fulmine, incendio si renda necessario predisporre la salvaguardia dei beni di valore indicati dall'Assicurato, la Centrale Operativa provvede ad organizzare la vigilanza dell'abitazione dell'Assicurato tramite Guardia Giurata o provvede alla custodia dei beni indicati dall'Assicurato.
Le spese di vigilanza e di custodia sono a carico della Società rispettivamente sino ad un massimo di 24 ore di piantonamento e sino al definitivo ripristino della sicurezza dell'abitazione dell'Assicurato.

ART. 7. INVIO ARTIGIANO PER INTERVENTI DI ORDINARIA MANUTENZIONE
Se l'Assicurato necessita dell'intervento di un idraulico, di un elettricista o di un fabbro per un intervento di ordinaria manutenzione presso l'abitazione/l'esercizio commerciale/artigianale, la Centrale Operativa provvede ad attivare l'artigiano richiesto 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno. I costi di intervento (uscita e trasferimento del tecnico, manodopera, eventuali pezzi di ricambio e materiali utilizzati per la riparazione), a tariffe convenzionate sono a carico dell’Assicurato.


  Condizioni generali polizza integrativa su annullamento viaggio

POLIZZA FACOLTATIVA

ANNULLAMENTO VIAGGIO

CONDIZIONI GENERALI

ART. 1 - VALIDITÀ' DECORRENZA E DURATA DELLA GARANZIA
La garanzia Annullamento Viaggio decorre dalla data d'iscrizione al viaggio (con l’inserimento nell’estratto conto del premio assicurativo) e termina il giorno della partenza all’ingresso nella stazione ove ha inizio il viaggio.

ART. 2. - ESCLUSIONI
Sono esclusi dall'assicurazione ogni conseguenza e/o evento derivante, direttamente o indirettamente, da:

EVENTI POPOLARI
- sommosse, movimenti popolari;
- coprifuoco, blocco delle frontiere, rappresaglie, sabotaggio;
- terrorismo, guerra, insurrezioni.

EVENTI CAUSATI DALL'ASSICURATO
- dolo, atti volontari e premeditati dell'Assicurato;
- abuso di alcolici e psicofarmaci;
- uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni;
- suicidio o tentativo di suicidio.

CONDIZIONI PARTICOLARI

ART. 1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE – GARANZIA ANNULLAMENTO VIAGGIO DA INFORTUNIO, GARANZIA ANNULLAMENTO VIAGGIO DA MALATTIA, GARANZIA ANNULLAMENTO VIAGGIO DA ALTRE CAUSE.

A) - ANNULLAMENTO DA INFORTUNIO
La Società indennizzerà, in base alle condizioni del presente contratto, l’Assicurato del corrispettivo di recesso per annullamento del viaggio, determinato ai sensi delle Condizioni Generali del regolamento di viaggio, che sia conseguenza di circostanze imprevedibili al momento della prenotazione del viaggio determinate da decesso per infortunio o da infortunio dell'Assicurato o del Compagno di viaggio, del loro coniuge/convivente, genitori, fratelli, figli, suoceri, generi, nuore, nonni, zii e nipoti sino al 3° grado di parentela, cognati, Socio contitolare della Ditta dell'Assicurato o del diretto superiore, di gravità tale da indurre l'Assicurato a non intraprendere il viaggio a causa delle sue condizioni di salute o della necessità di prestare assistenza alle persone sopracitate infortunate.
In caso di iscrizione contemporanea di un gruppo precostituito di partecipanti, l’Assicurato che annulla il viaggio potrà indicare una sola Persona quale “Compagno di viaggio”.

B) ANNULLAMENTO DA MALATTIA
La Società indennizzerà, in base alle condizioni del presente contratto, l’Assicurato del corrispettivo di recesso per annullamento del viaggio, determinato ai sensi delle Condizioni Generali del regolamento di viaggio, che sia conseguenza di circostanze imprevedibili al momento della prenotazione del viaggio determinate da decesso per malattia o da malattia dell'Assicurato o del Compagno di viaggio, del loro coniuge/convivente, genitori, fratelli, figli, suoceri, generi, nuore, nonni, zii e nipoti sino al 3° grado di parentela, cognati, Socio contitolare della Ditta dell'Assicurato o del diretto superiore, di gravità tale da indurre l'Assicurato a non intraprendere il viaggio a causa delle sue condizioni di salute o della necessità di prestare assistenza alle persone sopracitate malate.
In caso di iscrizione contemporanea di un gruppo precostituito di partecipanti, l’Assicurato che annulla il viaggio potrà indicare una sola Persona quale “Compagno di viaggio”.

Per gli Assicurati ed i loro familiari si intendono incluse in garanzia le malattie preesistenti ma non conosciute al momento della prenotazione nonché le malattie preesistenti non aventi carattere di cronicità le cui recidive o riacutizzazioni si manifestino dopo la data di iscrizione al viaggio. Sono altresì comprese le patologie della gravidanza purché insorte successivamente alla data di decorrenza della garanzia.

C) - ANNULLAMENTO DA ALTRE CAUSE
La Società indennizzerà, in base alle condizioni del presente contratto, l’Assicurato e i seguenti familiari iscritti al viaggio: coniuge/convivente, genitori, fratelli, figli, suoceri, generi, nuore, nonni, zii e nipoti sino al 3° grado di parentela, cognati, e di un solo compagno di viaggio indicato dall’Assicurato, del corrispettivo di recesso per annullamento del viaggio, determinato ai sensi delle Condizioni Generali del regolamento di viaggio, che sia conseguenza di circostanze imprevedibili al momento della prenotazione del viaggio determinate da:
- danni materiali all'abitazione, allo studio od all'impresa dell'Assicurato che ne rendano indispensabile e indifferibile la sua presenza;
- impossibilità dell’Assicurato a raggiungere il luogo di partenza a seguito di gravi calamità naturali dichiarate dalle competenti Autorità.
- guasto e/o incidente al proprio mezzo di trasporto avvenuto il giorno della partenza e che impedisca all’Assicurato di raggiungere il luogo di partenza del viaggio ;
- Convocazione della Pubblica Autorità per l’Assicurato;
- furto dei documenti dell’Assicurato necessari all'espatrio quando sia comprovata l'impossibilità materiale per il loro rifacimento.
- Impossibilità di usufruire da parte dell’Assicurato delle ferie già pianificate a seguito di assunzione o licenziamento da parte del datore di lavoro;


ART .2 – OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
L’Assicurato o chi per esso è obbligato, entro le ore 24.00 del giorno successivo il giorno dell’evento (intendendosi per tale il manifestarsi delle cause che determinano l’annullamento del viaggio), a fare immediata denuncia telefonica contattando il numero verde (attivo 24 ore su 24). 800335747
La Società si avvale di una rete di propri medici fiduciari in grado di intervenire immediatamente in tutta Italia 24 ORE SU 24.
Nel caso in cui l’Assicurato si trovi nelle condizioni di annullare il viaggio per malattia o infortunio, senza ricovero ospedaliero, deve contattare la Centrale Operativa che provvederà, con il consenso dell’Assicurato, ad inviare gratuitamente il proprio medico fiduciario al fine di certificare che le condizioni dell’Assicurato siano tali da impedire la sua partecipazione al viaggio e per consentire l’apertura del sinistro attraverso il rilascio da parte del medico dell’apposito Modello.
La Società, a fronte della sopracitata richiesta da parte dell’Assicurato, si riserva il diritto eventualmente di non inviare il proprio medico fiduciario. in questo caso l’apertura del sinistro e l’emissione dell’apposito modello verrà effettuato direttamente dal medico della Centrale Operativa.
L’Assicurato deve consentire alla Società le indagini e gli accertamenti necessari nonché produrre alla stessa, tutta la documentazione relativa al caso specifico liberando, a tal fine, dal segreto professionale i Medici che lo hanno visitato e curato eventualmente investiti dall’esame del sinistro stesso.
L’inadempimento di tali obblighi e/o qualora il medico fiduciario della Società verifichi che le condizioni dell’Assicurato non siano tali da impedire la sua partecipazione al viaggio e/o in caso di mancata produzione da parte dell’Assicurato dei documenti necessari alla Società per la corretta valutazione della richiesta di rimborso può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo.
Resta inteso che il calcolo dell’indennizzo è pari al corrispettivo di recesso previsto alla data in cui si è manifestato l’evento; l’eventuale maggior corrispettivo di recesso, addebitato dal Tour Operator in conseguenza di un ritardo da parte dell’Assicurato nel segnalare l’annullamento del viaggio, resterà a carico dell’Assicurato. Non saranno ammessi al risarcimento i sinistri denunciati oltre 5 giorni lavorativi dal verificarsi dell’evento ( Art.1898-1913-1915 Codice Civile).

ART. 3- MASSIMALE E SCOPERTI
La Società indennizza l'Assicurato del corrispettivo di recesso (penale) entro il limite di Lit. 15.000.000 (€ 7.746,85), (escludendo da tale computo la quota associativa, il costo individuale di gestione pratica, le spese di richiesta visto e le tasse varie) applicando i seguenti scoperti calcolati sul corrispettivo di recesso.

INFORTUNIO O MALATTIA DELL’ASSICURATO SCOPERTO
RICOVERO OSPEDALIERO O DECESSO Senza scoperto
INFORTUNIO O MALATTIA SENZA RICOVERO CERTIFICATA DAL MEDICO FILO DIRETTO E CON DENUNCIA ENTRO LE ORE 24.00 DEL GIORNO SUCCESSIVO ALL’EVENTO Senza scoperto quando il corrispettivo di recesso è inferiore o pari al 50%
5% minimo Lit. 100.000 (€ 51,64)quando il corrispettivo di recesso è pari al 75%
10% minimo Lit. 100.000 (€ 51,64) quando il corrispettivo di recesso è pari al 100%
INFORTUNIO O MALATTIA SENZA RICOVERO NON CERTIFICATA DAL MEDICO FILO DIRETTO O CON DENUNCIA OLTRE LE ORE 24.00 DEL GIORNO SUCCESSIVO ALL’EVENTO 10% minimo Lit. 100.000 (€ 51,64) quando il corrispettivo di recesso è inferiore o pari al 50%
20% minimo Lit. 100.000 (€ 51,64) quando il corrispettivo di recesso è pari al 75%
30% minimo Lit. 100.000 (€ 51,64) quando il corrispettivo di recesso è pari al 100%

 

INFORTUNIO O MALATTIA DEL FAMILIARE NON ASSICURATO SCOPERTO
RICOVERO OSPEDALIERO O DECESSO Senza scoperto
INFORTUNIO O MALATTIA SENZA RICOVERO CON DENUNCIA ENTRO LE ORE 24.00 DEL GIORNO SUCCESSIVO ALL'EVENTO 10% minimo Lit. 100.000 (€ 51,64)
INFORTUNIO O MALATTIA SENZA RICOVERO CON DENUNCIA OLTRE LE ORE 24.00 DEL GIORNO SUCCESSIVO ALL'EVENTO 20% minimo Lit. 100.000 (€ 51,64)
 
ALTRI EVENTI SCOPERTO
DENUNCIA ENTRO LE ORE 24.00 DEL GIORNO SUCCESSIVO ALL'EVENTO 10% minimo Lit. 100.000 (€ 51,64)
DENUNCIA OLTRE LE ORE 24.00 DEL GIORNO SUCCESSIVO ALL'EVENTO 20% minimo Lit. 100.000 (€ 51,64)

ART. 4 - IMPEGNO DELLA SOCIETA'
La Società, qualora l’Assicurato denunci telefonicamente il sinistro entro le ore 24.00 del giorno successivo il giorno dell’evento, si impegna a liquidare il sinistro entro 45 giorni dalla data di denuncia a condizione che la documentazione completa richiesta dalla Società arrivi entro il 15° giorno dalla data di denuncia stessa. Qualora per ragioni imputabili alla Società la liquidazione del sinistro avvenga dopo 45 giorni, sarà riconosciuto all'Assicurato l'interesse legale (composto) calcolato sull'importo da liquidare.